Detrazioni 50% e 65%
Detrazioni possibili con aliquota 50%

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in Legge 134/2012, ha cambiato il meccanismo dell’incentivazione alle ristrutturazioni degli edifici. A partire dal 26 giugno 2012, la percentuale del 36% per le ristrutturazioni è aumentata al 50% e l’importo massimo di spesa per ogni unità abitativa è salito da 48.000 a 96.000 euro. Queste condizioni dovevano scadere nel giugno 2013, ma il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (convertito con modifiche in Legge 90/2013), ha aggiunto sei mesi di tempo (31 dicembre 2013) alla scadenza naturale. La legge di stabilità 2014 ha ulteriormente prorogato la detrazione, con le seguenti modalità:
- detrazione pari al 50%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;
- detrazione pari al 40%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- detrazione pari al 36%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016.
E' inoltre stata prorogata di un anno (31 dicembre 2014) la percentuale del 65% per interventi antisismici. Tale percentuale scenderà al 50% nel 2015.
Secondo quanto previsto dal BONUS CASA la detrazione al 50% è riconosciuta per:
- interventi di manutenzione straordinaria
- opere di restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- interventi di manutenzione ordinaria (solo riguardanti parti comuni di edifici residenziali)
e per un importo lavori massimo di euro 96.000.
Il soggetto che richiede la detrazione per una delle situazioni elencate precedentemente ha la possibilità di richiedere inoltre un BONUS MOBILI anch’esso pari al 50% per l’acquisto di arredo per l’immobile oggetto di ristrutturazione. Altra detrazione possibile, sempre vincolata ad un intervento di ristrutturazione, è quella riguardante gli ELETTRODOMESTICI; vanno difatti in detrazione al 50% gli elettrodomestici che siano almeno in Classe Energetica A+ ( A per i forni).
Sia la detrazione per i mobili che quella per gli elettrodomestici sarà ripartita in 10 quote annuali di pari importo calcolata su un ammontare di spesa non superiore ad euro 10.000.
Possono usufruire delle detrazioni sopra citate tutti coloro che hanno avviato ristrutturazione dal 26 Giugno 2012.
Detrazioni possibili con aliquota 65% (ex 55%)
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Dal gennaio 2007 è attivo un meccanismo analogo, che premia numerosi interventi di efficientamento energetico degli edifici con la detrazione 55%, che negli ultimi anni è stata più volte prorogata, seppure con alcune modifiche. Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (convertito con modifiche in Legge 90/2013) ha aumentato la percentuale detraibile dal 55% al 65%. Inoltre, è stata prevista un'ennesima proroga, al 31 dicembre 2013 (30 giugno 2014 per i condomini). La legge di stabilità 2014 ha ulteriormente prorogato la detrazione, con le seguenti modalità:
- detrazione pari al 65%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 (30 giugno 2015 per i condomini);
- detrazione pari al 50%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (30 giugno 2016 per i condomini).
La detrazione verrà ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Secondo quanto previsto dall’ECOBONUS gli interventi detraibili al 65% sono:
- interventi di riqualificazione energetica globale;
- coibentazioni pareti, tetti e infissi;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- installazione impianti solare termico.
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO
Tale detrazione è divenuta strutturale dal 1 Gennaio 2014 e quindi priva di scadenze e verrà applicata su un massimo di 96.000 euro di importo lavori.
L’aliquota 65% è applicabile per abitazioni principali o attività produttive site in Zona Sismica 1 o 2; nelle Zone Sismiche 3 e 4 e per abitazioni non principali invece la detrazione applicabile sarà del 50%.
Chi può usufruire della detrazione?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF.
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari, ma anche ai titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie) ed agli inquilini di un immobile.
Per poter fruire del bonus il contribuente dovrà pagare attraverso bonifico bancario o postale cosiddetto “parlante” del quale risultino:
- Causale del versamento;
- Codice Fiscale del beneficiario della detrazione;
- P. IVA o C.F. del soggetto a favore del quale si effettua il bonifico.
Sia per il 50% che per il 65%, è necessario conservare le fatture. Nel caso di detrazioni 65% è inoltre obbligatorio compilare i relativi allegati tecnici sul sito dell’Enea.
Lo studio offre un servizio di consulenza per la riqualificazione energetica e compilazione relative schede tecniche ENEA, redazione di Attestato di Prestazione Energetica, analisi fattibilità intervento da un punto di vista energetico per chi sta considerando di ristrutturare la propria casa sia per le detrazioni 50% che 65%.